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LA
QUESTIONE DEGLI INDENNIZZI |
IL FATTO
Nell’anno 1970, a seguito delcolpo di stato, gli italiani residenti
in Libia subivano, in quanto cittadini italiani, l’espulsione dal
territorio libico previa confisca di tutti i loro beni (esistenti sul
medesimo territorio) da parte del Governo della Libia, in violazione
del Trattato Italo - Libico del 1956.
Successivamente alle vicende della seconda Guerra Mondiale, all’occupazione
britannica ed al riconoscimento dell’indipendenza dello Stato libico,
avvenuto con Risoluzione dell’ONU del 15 dicembre 1950, i rapporti
tra l’Italia e la nuova monarchia libica vennero regolati nell’ottobre
1956 con un trattato bilaterale (di seguito, “Trattato
del 1956”),
ratificato dal Parlamento italiano con legge del 17 agosto 1957, n. 843.
Il Trattato del 1956, nell’ambito di accordi economici di ampio
respiro, assicurava la continuità della permanenza della comunità italiana
residente nel Paese, garantendone i diritti previdenziali ed il libero
godimento dei beni. In compenso l'Italia versava alla Libia 4.812.500.000
lire italiane, trasferiva le proprietà degli enti agricoli di
colonizzazione che avevano bonificato e reso produttivi oltre 40.000
ettari di terreno. L'accordo trasferiva anche i contributi previdenziali
versati degli Italiani con la promessa da parte dell'omologo ente libico
di assicurazione di erogare le prestazioni. Veniva ufficialmente chiuso
ogni contenzioso tra i due paesi riguardo l'occupazione coloniale.
In particolare, l’articolo 9 stabiliva: “Il Governo Libico
dichiara, anche agli effetti di quanto previsto dall’art. 6, par.
1, della Risoluzione, in merito al rispetto dei diritti ed interessi
dei cittadini italiani in Libia, che nessuna contestazione, anche da
parte dei singoli, potrà essere avanzata nei confronti delle proprietà dei
cittadini italiani in Libia, per fatti del Governo e della cessata Amministrazione
italiana della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello
Stato Libico. Il Governo Libico garantisce pertanto ai cittadini italiani
proprietari di beni in Libia, nel rispetto della legge libica, il libero
e diretto esercizio dei loro diritti”.
Il cambiamento di regime, avvenuto in seguito al colpo di Stato del 1° settembre
1969, e l’ascesa di Gheddafi al potere portarono in pochi mesi
all’adozione di misure via via più restrittive nei confronti
della collettività italiana, fino al decreto di confisca del 21.07.1970
emanato per “restituire al popolo libico le ricchezze dei suoi
figli e dei suoi avi usurpate dagli oppressori”.
Circa 20.000 italiani, privati di ogni loro bene (inclusi i contributi
previdenziali ed assistenziali versati all’INPS e da questo trasferiti,
in base al Trattato del 1956, all’omologo istituto libico), dopo
essere stati sottoposti ad inutili vessazioni, furono costretti a lasciare
il Paese entro il 15 ottobre 1970.
Tutto ciò avvenne in clamorosa violazione del diritto internazionale
e, specificamente, del citato Trattato del 1956, nonché delle
Risoluzioni dell’ONU relative alla proclamazione di indipendenza
della Libia, che garantivano diritti ed interessi della comunità italiana.
In quell’occasione, probabilmente per ragioni di opportunità politica
ed economica, il Governo italiano ritenne di dover accettare il fatto
compiuto, senza denunciare la violazione del Trattato del 1956 e senza
nemmeno avvalersi della clausola arbitrale espressamente prevista dall’articolo
17 del Trattato medesimo.
LA LEGISLAZIONE
Al rientro forzato in Italia si poneva la questione dell'indennizzo dei
beni perduti, infatti il Parlamento italiano approvò, dapprima,
la legge del 6.12.1971, n. 1066, con la quale si riconosceva un acconto
sugli indennizzi spettanti ai cittadini italiani per i beni perduti,
con coefficienti scalari nella misura media del 15% “in attesa
di accordi internazionali”. Successivamente, i rimpatriati dalla
Libia hanno beneficiato di leggi d’indennizzo, parziali e senza
rivalutazione monetaria, promulgate in favore di tutti i proprietari
di beni perduti all’estero (v. legge del 28.1.1980 n.
16, legge del 5.4.1985, n. 135 e legge del 29.1.1994, n. 98), che, con estrema
lentezza, ed anche in seguito all’instaurarsi di contenzioso
giudiziale tra gli interessati e la Pubblica Amministrazione italiana,
sono ancora in via di applicazione (anno 2008). I destinatari degli
iniqui provvedimenti del Governo libico, nonostante la singolarità delle
vicende loro occorse, non hanno tuttavia ottenuto nessun provvedimento
specifico che, tenendo conto dei loro diritti e delle obiettive difficoltà di
ottenere da parte della Libia documentazione probatoria riguardante
le loro proprietà, riparasse in modo equo e definitivo le vessazioni
subite.
In pratica, la misura degli indennizzi normativamente riconosciuti
non può considerarsi certamente congrua, sia per ciò che concerne
la valutazione dei beni confiscati, sia per la difficoltà o, addirittura
impossibilità di reperire la documentazione richiesta a supporto
delle domande di indennizzo, a cagione della riottosità dello
Stato estero. A questo, deve aggiungersi l’enorme lasso di tempo
intercorso, dapprima, tra l’attuazione da parte dello Stato libico
delle procedure di espulsione e confisca e le leggi di indennizzo italiane,
e, poi, tra l’emanazione delle leggi di indennizzo e la materiale
erogazione delle somme in favore dei cittadini italiani, a causa sia
della scarsa funzionalità degli uffici preposti a tali adempimenti,
sia per la lentezza dei lavori della commissione con poteri deliberativi
in merito alla spettanza delle somme. A ciò si deve aggiungere
l’assoluta esiguità delle percentuali di rivalutazione monetaria
riconosciute dallo Stato italiano rispetto alle somme dovute ai cittadini
confiscati.
In particolare, sotto il profilo del quantum, la legge del 28.1.1980
n. 16 (di seguito, “legge n. 16/80”), non prevede alcun coefficiente
di rivalutazione e stabilisce parametri di indennizzo vincolati ai prezzi
correnti in Libia nel 1970! La successiva legge del 5.4.1985, n. 135
(di seguito, “legge n. 135/85”) concede un coefficiente di
rivalutazione forfetaria pari allo 1,90% e la legge interpretativa del
29.1.1994, n. 98 (di seguito, “legge n. 98/94”) chiarisce
che nella sorta capitale e negli interessi riconosciuti sino ad allora
debba essere ricompresso anche il valore dell’avviamento dei beni,
fino ad allora non riconosciuto come dovuto.
Nel luglio 1998, interveniva tra l’Italia e la Libia un accordo
che, pur affrontando e risolvendo diverse “questioni aperte” tra
i due Paesi, nemmeno accennava alla questione del risarcimento per i
beni confiscati dalla Libia ai cittadini italiani.
Avendo assunto tale atteggiamento, si può ritenere che il Governo
italiano abbia definitivamente rinunciato a pretendere da parte libica,
ed in merito alla “questione dei rimpatriati”, il rispetto
del Trattato del 1956 e ad esercitare la già ricordata clausola
arbitrale, ritenendo che lo sviluppo dei rapporti bilaterali ed i grandi
interessi economici collegati agli investimenti nel settore energetico
e delle comunicazioni potessero valere tale sacrificio.
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